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Statuto

Statuto

Articolo 1 - Costituzione, Sede e Durata

E' costituita la "Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva" (SIMeVeP), di seguito denominata SIMeVeP. La SIMeVeP ha sede in Roma al n. 11 di Via Nizza. La sede potrà essere variata in qualunque momento con delibera del Consiglio Direttivo.
La SIMeVeP ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 - Scopi

La SIMeVeP è un'organizzazione non commerciale, senza fini di lucro, e non ha finalità sindacali alla quale possono aderire tutti i veterinari e le associazioni professionali dei veterinari italiani che condividano e rispettino il presente statuto.
La SIMeVeP persegue il dettato della Costituzione Italiana e dell'Unione Europea di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Gli scopi dell'associazione sono:

  1. La promozione di studi e ricerche nei vari campi della medicina e della biologia;
  2. L'elaborazione e proposizione di linee guida, di standard di buona pratica ed azioni programmate volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute umana ed animale e di protezione ambientale, nonché la formulazione di proposte alle istituzioni e alle associazioni riconosciute;
  3. L’ applicazione e sulla armonizzazione delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’O.I.E., della Comunità Europea e dei competenti Ministeri nazionali rispetto alle politiche sanitarie ed agro-zootecnico-alimentari realizzate in ambito nazionale ed internazionale nonché dalle Regioni e dalle Province Autonome Italiane;
  4. Il coinvolgimento dei soggetti pubblici e degli operatori sanitari singoli o associati in un processo di riqualificazione e promozione della prevenzione primaria e secondaria finalizzate alla individuazione, analisi e gestione dei rischi che pregiudicano lo stato di salute umana ed animale e il corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente;
  5. L’attività di Protezione Civile di ricerca, formazione e supporto al Sistema Nazionale di P.C.;
  6. La promozione, il patrocinio e la realizzazione di iniziative culturali, divulgative, formative e educative rivolte agli operatori della sanità e della prevenzione, agli operatori economici e ai cittadini;
  7. La pubblicazione dell’attività scientifica sul sito web e la previsione della sua pubblicazione su di libri, riviste, strumenti informatizzati ed altri materiali e mezzi utili alla divulgazione scientifica e educativa inerente la tutela della salute umana ed animale ed il corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente;
  8. l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM. Il finanziamento delle attività ECM avviene attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie, anche farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
  9. la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, gli IZS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
  10. l'elaborazione di linee guida in collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le ASL, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le Facoltà di Medicina Veterinaria, l’Università e eventuali altre istituzioni ed organismi scientifici e sanitari nazionali ed internazionali;

La SIMeVeP e il rappresentante legale operano in completa autonomia e indipendenza; e ; non;esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad; esse adeccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma; nazionale ;di formazione continua in medicina (ECM);

La SIMeVeP non  ha  tra  le  finalità  istituzionali la tutela sindacale degli associati  e   non svolge, direttamente o indirettamente attività sindacale;

Articolo 3 – Patrimonio associativo

  1. Il patrimonio associativo della SIMeVeP è di € 15.000. 
  2. Il patrimoni può essere utilizzato per  lo  svolgimento  dell’attività  statutaria  ai  fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,  solidaristiche  e di utilità sociale. 
  3. La SIMeVeP non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi e  riserve  comunque denominate  o capitale a  fondatori,  associati,  lavoratori  e   collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi  sociali,  anche  nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di  scioglimento  individuale del rapporto associativo, durante la vita della SIMeVeP stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4 - Soci

  1. Gli associati alla SIMeVeP possono essere: 
    • Soci Fondatori: i medici veterinari presenti all'atto della costituzione della SIMeVeP; essi sono individualmente elencati nell'atto costitutivo della SIMeVeP;
    • Soci Ordinari: i medici veterinari che, condividendo lo statuto della SIMeVeP, richiedono l'iscrizione al Presidente della SIMeVeP oltre a tutti i soci SIVeMP, in regola con il pagamento della quota associativa e salvo espressa rinuncia del singolo iscritto;
    • Soci Collettivi: le associazioni o istituzioni che, condividendo le finalità di cui all'art.2, risultino interessate a promuovere l'attività della SIMeVeP. I Soci Collettivi possono iscrivere alla SIMeVeP come Soci ordinari, i loro aderenti mediante accordi bilaterali. Il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica (S.I.Ve.M.P.) è Socio Collettivo Fondatore;
    • Soci Onorari: figure di particolare prestigio nel settore della medicina veterinaria e della prevenzione. E' costituito l'elenco dei soci onorari;
    • Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che, riconoscendone gli scopi, contribuiscono finanziariamente al mantenimento ed allo sviluppo della SIMeVeP.
  2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Articolo 5 – Adesioni

  • Possono essere iscritti alla SIMeVeP:
    • i laureati in Medicina Veterinaria;
    • e associazioni e società scientifiche dei veterinari;
    • gli studenti delle Facoltà di Medicina Veterinaria;

          che facciano domanda di adesione all’organo Amministrativo ed accettino tutte le disposizioni del presente Statuto.

  • La domanda di adesione può essere individuale o collettiva e va indirizzata al Presidente della SIMeVeP che, su delega del Consiglio Direttivo, accetta i soci. L’adesione viene comunque ratificata da parte del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile successiva alla domanda. La domanda si intende accettata salvo comunicazione di diniego riportante relativa motivazione da inviarsi all’aspirante socio per raccomandata entro sessanta giorni dalla delibera.L’aspirante socio respinto può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
  • La quota di iscrizione per l’anno successivo dovuta dai Soci e dalle associazioni membri della SIMeVeP sarà determinata al termine di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Gli iscritti individuali e le associazioni aderenti alla SIMeVeP possono essere estromessi per morosità, per indegnità nonché per violazione del presente Statuto. La decisione in tal senso sarà sancita dal Consiglio Direttivo ed è inappellabile.
  • La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

 

Articolo 6 - Organi

Sono Organi della SIMeVeP:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario-Tesoriere
  • Il Comitato scientifico
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
     

Le cariche negli Organi eletti e nominati hanno la durata di quattro anni e sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di eventuali spese di trasferta preventivamente autorizzate e in seguito documentate.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione

Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 6, in via ordinaria, è convocata dal Presidente della SIMeVeP una volta l'anno, con preavviso di 15 giorni, in prima convocazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatto dal Segretario-Tesoriere e ratificato dal Consiglio Direttivo e per approvare il programma delle attività della SIMeVeP per l'anno successivo;
  2. Il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno sono resi noti ai Soci attraverso comunicazione pubblicata sul sito ufficiale della SIMeVeP e tramite e-mail o e-mail certificata da inviarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione;
  3. Nelle Assemblee non sono ammesse rappresentanza e votazione per delega;
  4. La validità delle Assemblee, in prima convocazione è assicurata dalla presenza del 50% più uno dei soci; nella seconda convocazione, è assicurata da qualunque sia il numero dei presenti;
  5. L'Assemblea dei Soci può essere riunita in via straordinaria dal Presidente della SIMeVeP o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti. In tal caso l’assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta; è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento e delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione o su qualsiasi altra materia di sua competenza;
  6. L'Assemblea dei Soci, ogni quattro anni, provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto;
  7. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, se l’iscrizione al libro soci è avvenuta almeno tre  mesi prima  escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  8. L’Assemblea dei soci è il massimo organo per eleggere gli organi istituzionali, per adottare le relative deliberazioni assembleari e per approvare i bilanci annuali, secondo il principio del voto singolo;
  9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti e ciascun socio ha a disposizione un voto;
  10. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate al Consiglio Direttivo che le sottopone dell'Assemblea convocata in via straordinaria. L’Assemblea, riunita in via straordinaria, approva tali modificazioni con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto.

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci e resta in carica quattro anni;
  2. Si riunisce almeno due volte l’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
  3. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
  4. Il Presidente Senior, di cui all’art. 9 comma 4, e il Coordinatore Scientifico di cui all’art. 10 comma 4 partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
  5. Determina annualmente l'entità delle quote di iscrizione dei soci, sia individuali che collettivi;
  6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria gestione della SIMeVeP. Esso procede alla deliberazione di regolamenti e all'individuazione di dipendenti, impiegati o collaboratori determinandone la retribuzione o i compensi purché esista un'adeguata copertura finanziaria;
  7. Il Consiglio Direttivo ratifica l’iscrizione dei nuovi soci nella prima riunione utile e delega il Presidente ad accettare i nuovi soci al momento della presentazione della domanda qualora soddisfino tutti i requisiti per essere ammessi;
  8. Il Consiglio Direttivo ratifica i bilanci predisposto dal Segretario-Tesoriere prima di sottoporlo all’approvazione nell’Assemblea dei Soci;
  9. Il Consiglio Direttivo, se ritenuto necessario, può dotare la SIMeVeP di un regolamento per il funzionamento interno dell’Associazione, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Dopo l’approvazione l’osservanza di tale regolamento è obbligatoria per tutti gli associati;
  10. Le convocazioni del Consiglio Direttivo avvengono ordinariamente con 15 giorni di preavviso con modalità postali, fax o e-mail. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti;
  11. Pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli incarichi retribuiti, come da disposizioni di legge;
  12. Al  conflitto  di  interessi  degli  amministratori  si  applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
  13. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario della SIMeVeP.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la SIMeVeP nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno e ogni volta lo ritenga opportuno.

Il Presidente presiede tutte le articolazioni nazionali della SIMeVeP.

Resta in carica fino ad elezione di un nuovo Presidente. Al termine del mandato elettivo assume la qualifica di Presidente Senior.
 

Articolo 10 - Il Vice-Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Articolo 11 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario Tesoriere svolge le funzioni di elaborazione e redazione dei bilanci da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo e cura la corretta contabilità della SIMeVeP.

Su mandato del Consiglio Direttivo il Segretario Tesoriere può essere delegato, in rappresentanza della SIMeVeP, a stipulare convenzioni, contratti e ha poteri di firma sui documenti amministrativi e contabili.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

La SIMeVeP si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico costituito da almeno cinque membri ed individuati dal Consiglio Direttivo fra cultori delle diverse discipline e specializzazioni sanitarie e veterinarie. La vigenza del Comitato Scientifico coincide con il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. La SIMeVeP all'occorrenza può avvalersi di singoli esperti. Il Comitato Scientifico rende pareri su richiesta degli Organi della SIMeVeP e deve essere preventivamente sentito dal Consiglio Direttivo ai fini della stesura del programma di attività della SIMeVeP. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e delle produzioni tecnico-scientifiche secondo criteri scientifici e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale e secondo la normativa vigente in materia. Il Comitato Scientifico può essere articolato in Sezioni il cui numero e la cui natura saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Comitato è presieduto dal Coordinatore Scientifico Nazionale che assicura il collegamento funzionale delle Sezioni tra loro e con gli Organi della SIMeVeP. Il Coordinatore Scientifico è nominato d’intesa tra il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico. Il Coordinatore Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Bilanci ed Esercizio

L'esercizio finanziario della SIMeVeP chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio saranno predisposti dal Segretario Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della SIMeVeP nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per la loro ratifica. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio i bilanci saranno presentati per la loro approvazione all'Assemblea dei soci e successivamente pubblicati sul sito istituzionale.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti ogni quattro anni a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti alla SIMeVeP, con il compito di esercitare il controllo sulla gestione contabile della SIMeVeP, riscontrare controfirmandoli l’esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi.

Articolo 15 - Organo arbitrale

Tutte le eventuali controversie, insorte tra gli iscritti alla SIMeVeP saranno risolte da un collegio di tre Arbitri, amichevoli compositori, che giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e saranno nominati uno per ciascuna dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due arbitri stessi o, in mancanza di accordo, dal Presidente della SIMeVeP. Il loro giudizio è definitivo ed inappellabile.

Articolo 16 - Organizzazione territoriale

La SIMeVeP è articolata in ogni Regione e Provincia Autonoma con proprie strutture e rappresentanze come meglio descritte da apposito regolamento.

Articolo 17 - Scioglimento

L’eventuale scioglimento della SIMeVeP deve essere chiesto da almeno due terzi degli iscritti ed è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi nell’Assemblea appositamente convocata. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1del Dlgs 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

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