Ue verso l’adozione di una metodologia comune per la misurazione dei rifiuti alimentari
La Commissione europea ha adottato il 3 maggio uno provvedimento normativo distinto che integra la direttiva 2008/98/CE, come previsto dalla direttiva stessa, sull’adozione di una metodologia comune per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
La direttiva sui rifiuti impone infatti agli Stati membri di controllare la produzione di rifiuti alimentari e di adottare misure volte a limitarla, ma al momento non esiste un metodo armonizzato per misurare i rifiuti alimentari nell’UE.
I rifiuti alimentari sono prodotti lungo l’intera filiera alimentare: durante la produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e in ambito domestico il che rende particolarmente difficile la quantificazione, poiché ogni fase della filiera alimentare differisce significativamente in termini di caratteristiche e fonti dei rifiuti alimentari e di cause alla base della loro produzione.
Inoltre i dati attualmente disponibili non contengono informazioni dettagliate sulle quantità di rifiuti alimentari perchè molto spesso i rifiuti alimentari sono raccolti insieme agli altri rifiuti.
I dati sui rifiuti sono inoltre generalmente acquisiti nella fase di raccolta e non contengono informazioni relative ai rifiuti che vengono eliminati al di fuori del sistema di raccolta e trattamento.
Risolvere la questione della misurazione diventa importante anche per la definizione di obiettivi quantitativi per la riduzione dei rifiuti alimentari.
Prima dell’adozione, l’atto delegato è stato sottoposto a una consultazione pubblica durata quattro settimane che si è conclusa il 4 aprile 2019. Entro la fine di luglio il provvedimento sarà inviato al Parlamento e al Consiglio che hanno 2 mesi di tempo per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato entra in vigore.
Il testo è composto da 4 articoli:
- l’articolo 1 chiarisce l’ambito di applicazione della misurazione dei rifiuti alimentari
- l’articolo 2 dà disposizioni relative alle modalità di misurazione al fine di garantire che gli Stati membri siano in grado di comunicare dati aggiornati su base annua
- l’articolo 3 prevede la comunicazione volontaria di dati, che può includere dati più granulari sui rifiuti alimentari o altri dati relativi alla prevenzione dei rifiuti alimentari.
- l’articolo 4 prevede requisiti di qualità per garantire la qualità della misurazione allo scopo di introdurre miglioramenti futuri.
Nei “considerando” viene ricordato che:
- i sottoprodotti di origine animale, essendo eclusi dall’ambito di applicazione della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE nell misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria, non dovrebbero essere misurati come rifiuti alimentari.
- Sebbene le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi siano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva rifiuti, le informazioni relative agli alimenti originariamente destinati al consumo umano e in seguito utilizzati come mangimi sono importanti per la comprensione dei flussi di materiali relativi agli alimenti e possono essere utili per pianificare una strategia mirata di prevenzione dei rifiuti alimentari. Per tale ragione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di comunicare tali informazioni in modo uniforme su base volontaria
Consulta il testo dell’atto delegato (in italiano)
Consulta gli allegati all’atto delegato (in italiano)
A cura della segreteria SIMeVeP
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