Ecm, meno di tre mesi per mettersi in regola. Dal 2022 si torna alla normalità
Non ci saranno ulteriori proroghe per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativo al triennio formativo 2014-2016. Gli obblighi formativi per i trienni in questione vanno dunque assolti entro il 31/12/2021. Lo hanno ribadito in differenti occasioni il Sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il Ministro alla Salute, Roberto Speranza.
“Non sono in discussione ulteriori proroghe o eventuali deroghe. I medici, come tutti gli altri operatori sanitari, avranno circa tre mesi di tempo per assolvere il loro obbligo formativo. Poi scatteranno controlli e sanzioni che potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione“, ha annunciato il Sottosegretario in un’intervista.
“La formazione continua Ecm è fondamentale, dobbiamo lavorare perché si ripristini un adeguato e normale percorso che valorizzi la formazione. Questa crisi ci ha insegnato quanto la formazione sia importante. Il nostro personale sanitario è fondamentale e abbiamo bisogno che sia sempre formato adeguatamente, in grado di leggere i cambiamenti sia epidemiologici che del servizio sanitario nazionale” ha detto il Ministro.
Ricordiamo che per il triennio 2017-2019 deve essere acquisito un totale di 150 ecm con possibilità di recupero entro il 31 dicembre 2021.
Chi usufruisce della proroga non può però usufruire delle riduzioni previste, quindi non si applicano:
- la riduzione nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- riduzione nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
Inoltre i crediti che si utilizzeranno nel 2021 per recuperare quelli del triennio precedente non saranno validi per raggiungere la soglia dei 150 previsti per il triennio 2020-2022.
Per il triennio 2020-2022 i crediti Ecm da acquisire sono 150, ma l’art. 5 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” della legge 17 luglio 2020, n. 77 (Legge di Conversione del “Decreto Rilancio”), riconosce una riduzione pari a un terzo del totale per i professionisti che hanno continuato a svolgere la propria attivita’ professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
A cura della segreteria SIMeVeP
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