Perrone: la causa delle malattie da vettore sono i cambiamenti climatici

La vera causa del diffondersi di insetti una volta esotici e di malattie da vettori, come il virus Zika, trasmesso dalla zanzara, sono i cambiamenti climatici. Lo spiega ad Askanews Vitantonio Perrone, Veterinario pubblico Sivemp/Simevep che sottolinea come fino a qualche anno fa una zanzara giunta in Europa “in aereo” o in nave avrebbe avuto vita breve trovandosi catapultata in un ambiente inospitale e inadatto, al contrario oggi “il clima mite fa sì che anche in inverno abbiamo generazioni di insetti tipicamente estivi. Sono le condizioni create dal cambio climatico a consentirlo”. In Italia , aggiunge, “si sono già verificati focolai di epidemia, non da virus Zika, per fortuna controllati da un sistema sanitario che funziona”. Insomma, “questi contagi, una volta considerati esotici, sono il nostro presente e il nostro futuro”.

Fare prevenzione si può, spiega, “a patto di cominciare a pensare davvvero a come evitare che questi insetti arrivino in modo facile dalle zone endemiche. Possono entrare nelle carlinghe degli aerei, ad esempio, e una volta a destinazione trovare un’ambiente adatto all’insediamento. Altro veicolo é quello dei commerci di piante: si potrebbe ipotizzare il blocco di certi prodotti che non sono indispensabili”.

Ma soprattutto, chiarisce l’esperto, “fare prevenzione significa sinergia tra veterinari e medici, conoscere il problema e gestire le popolazioni di insetti. Gestire perchè non si possono sterminare poichè é stato dimostrato che anche questo é controproducente: bisogna studiare le esigenze ed intervenire di conseguenza”. E oggi anche la tecnologia viene in aiuto: “Anche con i droni – spiega Perrone – possiamo tenere sotto controllo le popolazioni di insetti, con infrarossi possiamo perlustrare i terreni e individuare focolai larvali per effettuare interventi mirati di disinfestazione”.

Fonte: Askanews




Il nuovo Decreto Legislativo sulle specie aliene: divieti, controlli, eradicazione e gestione

Scoiattolo_grigioIl 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” che introduce una serie di disposizioni sulle specie esotiche invasive, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia.

Si ricorda infatti che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. Per queste specie il Regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura, e impone un obbligo di immediata segnalazione, di controllo o eradicazione di queste specie. Inoltre chiede ai Paesi dell’UE di attivare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive, adottando almeno un piano d’azione per prevenire il rischio di ulteriori introduzioni. Infine il Regolamento 1143/2014 prevede anche un sistema di autorizzazioni e deroghe ai divieti, in casi particolari. La Lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni e attualmente include 49 specie esotiche invasive, di cui 33 risultano già presenti in Italia.

Il Decreto Legislativo adegua quindi la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sopra citato, individuando i seguenti principi e criteri.

–   Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l’autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.

–   L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.

–   Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

–  Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:

  • Introduzione o transito nel territorio nazionale;
  • detenzione, anche in confinamento;
  • allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
  • trasporto;
  • vendita o messa in commercio;
  • utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
  • riproduzione o crescita spontanea;
  • rilascio nell’ambiente.

–  Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un’autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un’autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l’esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell’ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

–  Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

–  Si stabilisce un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA, finalizzato ad assicurare il monitoraggio del territorio nazionale. Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto di ISPRA, che si avvalgono delle strutture deputate all’attuazione del monitoraggio ex art. 11 della direttiva 92/43/CEE, ex art. 8 della direttiva 2000/60/CE e ex art. 11 della direttiva 2008/56/CE.

–  Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di notificare al MATTM e all’ISPRA il rilevamento della comparsa o della ricomparsa, post eradicazione, sul proprio territorio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si prevede inoltre che il MATTM effettui a sua volta la notifica alla Commissione europea e informi le altre Regioni o Province Autonome.

–  Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni.

–  Il Decreto Legislativo disciplina anche le eventuali deroghe dall’obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza e le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti o a rischio di introduzione in Italia, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi.

–   Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinanti all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

–  Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Lo schema di decreto rinvia a quattro successivi decreti attuativi:

–  L’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, ancora da sviluppare, che dovrà essere adottato con decreto del MATTM, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l’ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Uno o più piani d’azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d’azione devono essere elaborati dall’ISPRA, e adottati con decreto del MATTM, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati, che verrà istituito con decreto del MATTM, che deve essere detenuto da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

–  Le tariffe, che verranno determinate con decreto del MATTM, concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Fonte: Ispra




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L’EFSA rivede il quantitativo massimo di rame ammesso nei mangimi

logo-efsaL’EFSA ha proposto modifiche ai livelli massimi di rame ammessi nei mangimi destinati ad alcuni gruppi di animali, raccomandando una riduzione del tenore massimo di rame nei mangimi per suinetti, bovini e vacche da latte, e un aumento nei mangimi per capre. I livelli proposti ridurrebbero la quantità di rame rilasciata nell’ambiente, il che potrebbe avere un ruolo favorevole nel ridurre la resistenza agli antimicrobici.

Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi, i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) raccomanda che il contenuto di rame nei mangimi completi per suinetti non superi i 25 mg per kg (una diminuzione rispetto ai precedenti 170 mg/kg). Il tenore massimo di rame in un mangime completo per vacche da latte e bovini dovrebbe essere ridotto da 35 mg/kg di mangime a 30 mg/kg, affermano gli esperti del gruppo.

Per quanto riguarda la maggior parte dei restanti gruppi di animali, i livelli massimi attualmente autorizzati restano invariati, tranne per le capre, per le quali il gruppo scientifico raccomanda un incremento.

I livelli raccomandati sono considerate sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali in termini di rame di tali gruppi di animali.

Questo lavoro scientifico del gruppo FEEDAP si basa su un’approfondita e sistematica revisione della letteratura e dei dati raccolti dagli Stati membri e dalle parti interessate.

Il gruppo di esperti ritiene che una riduzione di rame nei mangimi per suinetti ridurrebbe del 20% il rilascio di rame nell’ambiente tramite deiezioni.

Nel parere scientifico gli esperti suggeriscono inoltre che la riduzione del rame nei mangimi potrebbe contribuire a ridurre la resistenza agli antimicrobici nei suini e nell’ambiente. Ciò perché alcuni studi indicano, tra le varie ipotesi, che la resistenza gli antimicrobici potrebbe essere connessa alla vicinanza genetica tra alcuni geni di resistenza agli antibiotici e alcuni geni di resistenza al rame.

Revision of the currently authorised maximum copper content in complete feed

Fonte: EFSA




Il Crea pubblica la nuova ‘Guida alla lettura’

Dal 13 dicembre del 2016, entrerà in vigore la nuova normativa europea, che obbliga i prodotti alimentari a riportare in etichetta i nutrienti presenti, la loro quantità nonché il loro valore energetico complessivo. Uno strumento in più per consentire a tutti una alimentazione sana ed equilibrata.

Tuttavia, il consumatore possiede le informazioni necessarie per comprendere ciò che legge e per scegliere nel modo giusto? A tal fine, un team multidisciplinare di ricercatori del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, coordinato dal Gabriella Lo Feudo, dopo i positivi riscontri delle due Guide precedenti, ha messo a punto una nuova e ampliata edizione della Guida, dedicata appunto all’etichetta nutrizionale, con cui, a breve, dovremo tutti imparare a familiarizzare.

Si tratta di uno strumento di agile lettura e facile consultazione, con una grafica che riproduce fedelmente le etichette nutrizionali più diffuse di numerose tipologie di prodotto.

“La ricerca è anche questo – afferma Ida Marandola, direttore generale CREA – fornire ai cittadini elementi certi di conoscenza per poter migliorare la qualità della vita di ogni giorno e per diffondere la consapevolezza dell’unicità del nostro patrimonio agroalimentare”

Consulta la CREA_etichette-nutrizionali-on-line




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