Valutazione delle evidenze di efficacia della macellazione tradizionale a domicilio dei suini
E’ pubblicato
sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Valutazione delle evidenze di efficacia della macellazione tradizionale a domicilio dei suini” di di A. Niro, G. Sosto.
La macellazione a domicilio per uso privato è ancora regolata dal vetusto articolo 13 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 che sancisce: «I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall’autorità comunale l’autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell’articolo 6, lo sostituisce. Il detto sanitario fisserà l’ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa e accurata ispezione delle
carni».
A questa disposizione se ne sono aggiunte altre, che riguardano
la protezione degli animali in conseguenza delle più recenti considerazioni bioetiche.
Il processo di macellazione, oggi, è legato a buone prassi di comportamento (GMP), che garantiscano la protezione degli animali in modo tale da risparmiare loro eccitazioni, dolori e inutili sofferenze. A tal fine, la normativa prevede che le operazioni di macellazione, anche a domicilio, possano essere effettuate solo da persone esperte e pratiche in modo da garantire lo svolgimento con modalità adeguate.
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L’EFSA ha proposto modifiche ai livelli massimi di rame ammessi nei mangimi destinati ad alcuni gruppi di animali, raccomandando una riduzione del tenore massimo di rame nei mangimi per suinetti, bovini e vacche da latte, e un aumento nei mangimi per capre. I livelli proposti ridurrebbero la quantità di rame rilasciata nell’ambiente, il che potrebbe avere un ruolo favorevole nel ridurre la resistenza agli antimicrobici.