Il nuovo Codice della Protezione civile e il soccorso agli animali nelle emergenze: il ruolo dei servizi veterinari

Entra in vigore oggi il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.17 del 22-01-2018).

Obiettivo del nuovo codice è: “il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza”.

Il decreto rappresenta l’evoluzione tecnico-scientifica, politica e bioetica della “visionaria” legge 225 del 1992 che più di 25 anni fa istituiva il Servizio nazionale di Protezione civile.

In relazione alle attività che riguardano il mondo veterinario, pubblico e privato, e le sue istituzioni ufficiali, culturali, scientifiche, professionali e sindacali, il nuovo codice introduce in modo esplicito tra le finalità e le attività da svolgere le azioni di soccorso e di assistenza degli animali, colpiti da eventi derivanti da fenomeni naturali o da attività umane (le cosiddette “emergenze non epidemiche”).
E’ doveroso ricordare che durante ogni emergenza e calamità negli ultimi decenni il soccorso a tutte le categorie di animali, siano essi d’affezione o da reddito, è sempre stato assicurato direttamente o attraverso attività di coordinamento da parte dei servizi veterinari, componenti del Sistema sanitario nazionale e inseriti tra le strutture operative del Sistema nazionale di Protezione civile nella Funzione 2. Oggi però con l’esplicito riferimento legislativo agli animali si intende codificare, riconoscere, rafforzare e qualificare gli interventi in loro soccorso, togliendoli a un certo spontaneismo che spesso li hanno caratterizzati e adeguando il dettato normativo alle mutate sensibilità collettive.

IL SOCCORSO AGLI ANIMALI, LE NOVITÀ

Il Decreto 1 é una norma complessa che richiederà tempo per essere studiata nel dettaglio e applicata dalle varie componenti che intervengono durante emergenze e catastrofi. Si richiamano qui solo alcuni articoli fondamentali che sono stati integrati dal legislatore.

Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Articolo 2 comma 6 (Attività di protezione civile)
La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

Va segnalato che le integrazioni normative al testo del decreto sono frutto anche della meritoria mobilitazione delle associazioni di volontariato che, nel corso dell’evento “Sisma Centro Italia”, hanno bene rappresentato, in termini operativi, l’evoluzione della concezione di animale nel comune sentire. Non solo a norma di legge, l’animale viene sempre più considerato un essere senziente degno di attenzione, soccorso e cura anche, o meglio, soprattutto, nel corso di emergenze.
Queste novità sono altresì rivolte a rafforzare e qualificare quanto già avviene per tutti gli animali domestici negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali da parte degli enti che, nel corso di emergenze di protezione civile, sono stati individuati sin dal 1992 come i referenti istituzionali in materia: i Servizi veterinari pubblici.

I Servizi veterinari, infatti, anche nelle emergenze, non perdono le loro prerogative di Autorità competenti ma operano in un contesto articolato per funzioni specialistiche – le aree di sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti – al fine di affrontare al meglio le richieste di intervento.

I NUOVI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)

L’attività dei Servizi veterinari pubblici nelle emergenze non epidemiche è stata inoltre ribadita e puntualizzata anche nei nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
Infatti l’Allegato 1: Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica al punto B14 prevede anche per i Servizi Veterinari:

  • fra i programmi: “…la gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)”;
  • fra i Componenti del programma: “…la partecipazione alla gestione delle emergenze” ;
  • fra le Prestazioni: “… la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute, la partecipazione alla predisposizione di piani e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni coinvolte, la partecipazione all’attività delle unità di crisi”.

Riconfermato anche nel nuovo testo il concorso delle professione veterinaria alle attività di protezione civile anche tramite gli Ordini e il rispettivo Consiglio nazionale e attraverso la presenza veterinaria anche in componenti, enti, istituti e agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile.

Se da una parte vi è una riconferma del ruolo e della validità della professione veterinaria pubblica e privata, il decreto 1 invita comunque a fare riflessioni per potere migliorare le capacità di risposta in un mondo che evolve rapidamente in termini di variazioni climatiche e soprattutto di eventi estremi avversi che si sommano a drammatici ricorrenti fenomeni calamitosi che colpiscono il nostro Paese in modo più o meno esteso.

L’analisi degli interventi effettuati nel corso degli ultimi anni da parte della componente veterinaria pubblica e privata, pur essendo sicuramente apprezzabili anche sotto il profilo mediatico, fa emergere una mancanza di completa di conoscenza/comprensione della dinamica del ciclo della gestione dell’evento calamitoso (Dmc).

Come riportato nelle Linee Guida dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), pubblicate nel maggio 2016, esiste tutta una serie di indicazioni per la gestione dei disastri e la riduzione del rischio in relazione alla salute e protezione (welfare) degli animali e alla sanità pubblica veterinaria, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei servizi veterinari negli Stati membri.

I recenti eventi di emergenza evidenziano la necessità di portare tutti i componenti della gestione delle catastrofi ad agire insieme in piani di risposta coerenti a entrambi livelli nazionali e internazionali utilizzando un approccio multidisciplinare per raggiungere l’optimum efficienza ed efficacia.

FASI DELLA GESTIONE DEL CICLO DEL DISASTRO
Le quattro le fasi del DMC (Disaster Management Cycle)

Per comprendere l’importanza delle indicazioni fornite dall’OIE è utile evidenziare che anche in Italia le azioni si concentrano quasi in via esclusiva sulla risposta, ma una gestione efficace del disastro deve includere tutte e quattro le fasi del DMC (Disaster Management Cycle) che comprendono: mitigazione e prevenzione, preparazione, risposta e recupero.

L’evidenza è rappresentata dal fatto che le azioni, anche in termini non epidemici nell’abituale campo d’azione dei Servizi veterinari pubblici e la Prevenzione, sono decisive per affrontare e superare con successo gli eventi calamitosi.

Tali azioni si attuano nel fornire un contributo attivo alla pianificazione d’emergenza sviluppata ad ogni livello istituzionale, dal nazionale al comunale, rendendo congrui e compatibili i propri piani interni d’emergenza che devono (vedi Lea) essere sviluppati per operare correttamente nei centri operativi attivati nel corso delle emergenze.

L’operazione non è tuttavia facile considerando che raramente i Servizi veterinari vengono coinvolti da parte degli Enti preposti alla stesura dei Piani d’Emergenza e, pertanto l’analisi del rischio in termini veterinari che, sin dall’origine della stesura dei documenti, è alla base della pianificazione non viene fatta, o non viene realizzata correttamente, in quanto realizzata da soggetti non competenti.

Bisogna riconoscere che tale situazione si realizza peraltro anche per l’oggettiva mancanza di formazione di base e specialistica dei veterinari sin dall’Università, in cui nel corso di studi anche post laurea non è previsto alcun insegnamento relativo alle emergenze non epidemiche e le conoscenze, e quindi le competenze, vengono il più delle volte e con evidenti limiti, legate alle esperienze acquisite direttamente sul campo in caso di richiesta di intervento.

La scarsa considerazione del problema comporta anche negli Enti di appartenenza una conseguente sottovalutazione dell’assegnazione delle risorse, sia umane che strumentali e una difficoltà strutturale di cooperazione sia con l’Autorità di Protezione civile che con le parti interessate del settore privato e non governativo, come le organizzazioni di volontariato che, non essendo adeguatamente gestite corrono talvolta il rischio di dare risposte operative non sempre coerenti con le decisioni strategiche e con il coordinamento tattico, scelto in funzione dell’obiettivo.

Altro elemento cardine per affrontare con successo le emergenze è prevedere addestramenti ed esercitazioni, anche in rapporto con gli altri attori coinvolti nell’emergenza, per definire un allenamento tecnico sugli aspetti organizzativi e operativi della gestione del disastro. In pratica chi fa cosa e in quale modo.

CONCLUSIONI
In conclusione, accogliamo con favore le integrazioni normative del decreto 1/2018, anche perché rafforzano gli obiettivi per la gestione delle emergenze non epidemiche, da sempre compito dei servizi veterinari.

Crediamo invece sia indispensabile cogliere l’opportunità che l’applicazione della norma ai vari livelli può rappresentare per l’intera classe veterinaria: acquisire nuove capacità professionali ed essere in grado di fornire una risposta valida e in linea con i tempi durante le emergenze non epidemiche, contribuendo a realizzare una società resiliente.

Antonio Tocchio
Vicepresidente EMERVET




Biodiversità: dalla Fao un nuovo database per tutelare le risorse genetiche animali

La FAO ha lanciato un nuovo database digitale che permetterà ai paesi di monitorare meglio, e di gestire più efficacemente le proprie risorse genetiche animali, oltre a fornire un’allerta rapida in caso di rischio di estinzione.

Il Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) è la fonte di informazioni globali sulla diversità genetica animale più completa al mondo.

La biodiversità delle circa 40 specie animali che sono state addomesticate per l’uso in agricoltura e per la produzione alimentare è di importanza vitale per la sicurezza alimentare e per lo sviluppo rurale. Molte razze evolutesi localmente, alcune a rischio di estinzione, hanno caratteristiche che le rendono resilienti agli stress climatici, alle malattie e ai parassiti. Negli anni si sono adattate ad ambienti caratterizzati da condizioni difficili.

mappa-estinzione-razze-fao

Nella versione rinnovata, il database DAD-IS include nuovi indicatori per monitorare il rischio di estinzione delle razze, indicando quelle che richiedono un intervento urgente.

Il sistema vanta un’interfaccia rivisitata e di più facile utilizzo, offre un più agevole accesso alle informazioni attraverso un seti di filtri, e – per la priva volta – include una serie di indicatori per monitorare i progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il database è il frutto di 30 anni di raccolta di dati da 182 paesi. Al momento contiene informazioni su circa 9.000 razze di bovini e pollame, incluso caratteristiche peculiari, distribuzione e demografia delle razze, oltre a più di 4.000 immagini.

DAD-IS è uno strumento essenziale per pianificatori, decisori politici e scienziati che desiderano analizzare i trend, formulare decisioni e previsioni informate, sostenere lo sviluppo e l’implementazione di accordi internazionali come il Global Plan of Action for Animal Genetic Resources [Piano di Azione Globale per le Risorse Genetiche Animali, N.d.T.] e altre politiche e strategie nazionali per la gestione delle risorse genetiche animali.

Colmare i gap di informazione

La FAO stima che al mondo circa il 25 per cento delle razze animali domestiche locali siano oggi a rischio di estinzione. Esempi includono le razze bovine Inyambo in Ruanda o Limiá in Spagna, i suini H’mong in Vietnam, le pecore Criollo Uruguayo in Urugai.

DAD-IS è uno strumento potente per informare i decisori politici su rischi potenziali, ma un database è valido tanto quanto le informazioni che contiene” afferma Roswitha Baumung, esperta di Produzione animale della FAO. “Mancano ancora grandi quantità di dati. Non abbiamo avuto accesso a informazioni per monitorare il rischio estinzione di circa due terzi dei bovini e delle specie volatili al mondo“. “I motivi sono molteplici. Alcuni paesi possono non aver raccolto i dati rilevanti, mentre altri possono non aver nominato un coordinatore nazionale per la gestione delle risorse genetiche animali responsabile dell’inserimento dei dati nel sistema. Approfittiamo di questo momento per invitare i paesi a fornire dati sugli animali domestici utilizzando la piattaforma che lanciamo oggi. I dati sono vitali per la salvaguardia della diversità delle specie bovine e contribuiranno a sfamare la crescente popolazione mondiale del futuro” conclude.

Nuovi indicatori relativi agli SDG

Con l’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, acronimo inglese) nel 2015, la funzione di DAD-IS in quanto deposito di dati globali si è ampliata.

Il sistema permette ai paesi di conservare informazioni rilevanti e di calcolare facilmente indicatori relativi all’ Obiettivo di Sviluppo numero 2 su Fame Zero in merito al mantenimento della diversità genetica degli animali da allevamento e addomesticati, inclusi gli indicatori 2.5.1 e 2.5.2.

Fonte: FAO




Cause di morte del lupo nel territorio agro-silvo-pastorale del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Cause di morte del lupo nel territorio agro-silvo-pastorale del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise” di N. Piscopo, V. Peretti, A. Martinelli, F. Esposito, M.A. Forgione, E. Scioli, L. Gentile, L. Esposito.

La distribuzione del lupo, lungo la catena appenninica,
subisce una drastica riduzione alla fine degli anni ‘50
del novecento.
Da una stima del 1972, sul territorio italiano, risultavano essere
presenti circa 100 lupi, suddivisi in 4 aree principali: 1.
una grande area tra Abruzzo, Molise, Lazio orientale, Umbria
e Marche; 2. una tra Lazio settentrionale e Toscana meridionale;
3. una tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale;
4. altopiano della Sila.
La situazione relativa alla presenza del Canis lupus, nell’ultimo censimento del 2012 riconosciuto in ambito scientifico, in Europa e Italia è di circa 12.375 individui. Partendo dai dati ufficiali si evince che la popolazione del lupo in Italia è stimata in un range che va da 600 a 800 esemplari suddivisi nelle popolazioni alpine (Italia, Francia, Austria, Slovenia, Svizzera) e peninsulari o appenniniche.

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Valutazione del rischio: le relazioni dell’incontro Efsa-Autorità italiane

Il 14 e 15 dicembre il Direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Bernhard Url, ha incontrato la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) del Ministero della Salute, che rappresenta l’Autorità nazionale di riferimento di EFSA.

Nella prima giornata si è svolto anche un incontro con i trenta Organismi scientifici nazionali designati ex art. 36 del Reg. (CE) n. 178/2002, che collaborano con EFSA (organizzazioni e enti che svolgono vari compiti per conto dell’agenzia, in particolare l’attività preparatoria ai pareri scientifici, l’assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l’individuazione di rischi emergenti; ne fanno parte:  ISS – CREA – CNR – ENEA – IZS AM – IZSPB – IZSLT – IZSLER – IZSPLVA – IZSSIC – IZSUM – IZSM – IZSVe  -UNIBO – Università Cattolica del Sacro Cuore  – ASST Fatebenefratelli Sacco – UNIPMN – UNIBA – UNIFG – UNIMI – UNIPA – UNIPR – UNIPV – UNIPG – Sapienza Università di Roma – ISPRA – Università di Napoli Federico II – UNIMORE – UNITO – Fondazione Edmund Mach), e con gli esperti nazionali impegnati nei Network dell’Autorità europea, da cui è emersa la volontà di sviluppare ulteriormente la collaborazione con Efsa, anche con il sostegno dell’Istituto superiore di sanità, che rappresenta il Focal Point  (punto di raccordo tecnico-scientifico) italiano di Efsa.

Il Ministero della salute ha pubblicato le relazioni:




Report Efsa: residui di farmaci veterinari stabili nel 2015

L’ultimo rapporto dati elaborato dall’EFSA sintetizza gli esiti dei dati di monitoraggio raccolti nel 2015 – comprese le percentuali di osservanza dei limiti di residui stabiliti dall’UE – per una serie di farmaci veterinari, di sostanze non autorizzate e di contaminanti riscontrati in animali e alimenti di origine animale.

In totale, nel 2015, sono stati riferiti dati tratti da 730 000 campioni – in linea con il rapporto dello scorso anno, che si riferiva ai dati del 2014 – da 28 Stati membri dell’UE.

Nel 2015 il livello di non osservanza dei campioni mirati (cioè quelli prelevati per rilevare l’uso illecito o verificare il mancato rispetto dei livelli massimi) è rimasto stabile: allo 0,34% rispetto allo 0,25%-0,37% degli otto anni precedenti.

I tassi di non conformità per i lattoni dell’acido resorcilico (composti attivi a livello ormonale, prodotti da miceti o dall’uomo) e contaminanti come metalli e micotossine (tossine prodotte da funghi) sono stati più elevati di altri gruppi di sostanze, ma leggermente in discesa rispetto a quanto riferito nel rapporto precedente.

La sintesi dei dati riferiti indica nel complesso tassi di osservanza elevati e dimostra i punti di forza del sistema di monitoraggio dell’UE nonché il contributo che esso apporta alla tutela dei consumatori e al benessere degli animali.

Report for 2015 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products




Segnalata per la prima volta la presenza della vespa velutina nei Paesi Bassi

Segvespa velutinanalata per la prima volta la presenza del calabrone asiatico ‘Vespa velutina’ sul territorio olandese. Lo rende noto Waarneming, un sito di citizen science per le osservazioni naturali e il monitoraggio della biodiversità nei Paesi Bassi.

Il sito, versione olandese del progetto Observation.org, riporta che un adulto di Vespa velutina è stato riscontrato nel piccolo villaggio di Dreischor su un’isola zelandese, il 17 settembre. A maggio un esemplare adulto di velutina era stato trovato circa 100 km a sud dell’attuale ritrovamento, in Belgio, nelle Fiandre orientali.

Fonte: Stop Velutina

 




V giornata contro lo spreco alimentare – il cibo che non nutre nessuno

Si celebra oggi la V Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, un’occasione per riflettere sul tema e ricordare che lo spreco di cibo è una questione etica ed economica, ma anche sociale e ambientale.

Quando il cibo viene perso o sprecato, vengono sprecate anche le risorse naturali utilizzate per la catena di approvvigionamento: terreni, nutrienti, fertilizzanti, energia e acqua. Ogni successivo passaggio della catena aggiunge risorse ed emissioni, per cui il cibo sprecato a livello di somministrazione e consumo produce il più elevato impatto ambientale. Lo spreco alimentare grava, inoltre, sul clima a causa dell’emissione di anidride carbonica (se è vero che per produrre 1 kg di cibo se ne immettono nell’atmosfera 4,5 kg), ma anche per la decomposizione dei rifiuti alimentari e la produzione di metano, gas ad effetto serra (responsabile riscaldamento globale), 21 volte più potente dell’anidride carbonica.
Sono ormai tutti concordi sul fatto che non si può utilizzare una sola leva per aggredire il nodo degli sprechi alimentari, piuttosto c’è bisogno di un lavoro di filiera, che interseca il ruolo delle aziende e delle istituzioni e i comportamenti dei consumatori.

A partire dal percorso di avvicinamento a Expo 2015 passando per il convegno Nazionale del 28 ottobre 2016 a Bergamo “Il cibo che non nutre nessuno. Le tante facce dello Spreco Alimentare tra Etica, Salute, Economia e Ambiente” fino all’approvazione della Legge 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (cd Legge Gadda), la SIMeVeP è fortemente e entusiasticamente impegnata nell’applicazione della legge e nella collaborazione e sinergia con tutti gli attori coinvolti, anche attraverso una serie di eventi formativi che hanno toccato varie città, da Milano a Salerno, da Brescia a Oristano, Palermo a Trento, coinvolgendo complessivamente circa 300 Veterinari di tutta Italia.

In particolare i “corsi per formatori”, organizzati congiuntamente con il Ministero della salute e Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, hanno permesso di formare più di 100 fra veterinari e medici del Servizio sanitario nazionale, che ora possono preparare a loro volta gli operatori alimentari degli enti caritatevoli o altre associazioni affini che, secondo la Legge Gadda, devono essere adeguatamente formati per la corretta manipolazione e utilizzo degli alimenti da acquisire e ridistribuire.

Il ruolo dei veterinari nel campo del contrasto allo spreco alimentare è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di alimenti in eccedenza, assicurando la salubrità degli alimenti recuperati e donati. Siamo quindi dei facilitatori e in questo modo contribuiamo a trasformare gli sprechi in risorse, grazie al paradosso illuminato dell’economia circolare, che rappresenta l’unica strada sostenibile dal punto di vista etico, ambientale, economico e sociale per affrontare il tema della disponibilità alimentareI” ha detto il presidente SIMeVeP Antonio Sorice




La sicurezza degli alimenti di origine vegetale: vecchi pericoli e nuovi rischi microbiologici

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “La sicurezza degli alimenti di origine vegetale: vecchi pericoli e nuovi rischi microbiologici” di di M. Fortunato, O. De Luca, G. Colavita.

I pericoli che possono interessare gli alimenti e i fattori di rischio che li favoriscono sono molteplici. Tutte le materie prime, sia di origine vegetale sia animale, possono veicolare microrganismi patogeni, tossine, residui di prodotti fitosanitari, farmaci, additivi, contaminanti ambientali ecc..
Per gli alimenti di origine vegetale, sovente il consumatore ha la percezione di un minor livello di rischio rispetto agli alimenti di origine animale, soprattutto per quanto riguarda i pericoli di natura biologica.

Sostanzialmente anche il legislatore comunitario ha ritenuto porre maggiore attenzione agli alimenti di origine animale, considerati più a rischio, prevedendo per essi tutta una serie di norme specifiche per l’autocontrollo e il controllo nelle diverse filiere.

Evidentemente però, nel concetto di “one safety” viene meno la separazione tra controllo degli alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale, definendosi un approccio di sicurezza alimentare globale, sempre più in stretta relazione anche con l’ambiente.

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Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in ambiente urbano

E’ pubblicato sul n° 3/2017 di Argomenti l’articolo “Gestione e progettazione di aree e percorsi cinofili in ambiente urbano” di D. Crivello

Oggi nelle aree urbane italiane si cerca di offrire ai cittadini la migliore convivenza con gli animali sia padronali sia selvatici. Nelle nostre città, le aree di verde pubblico sono sempre meno e confinate a precisi indirizzi d’uso e spesso interdette ai cani.
Tuttavia, la sensibilità sociale nei confronti della specie
canina è notevolmente cambiata negli ultimi quarant’anni
aumentando la richiesta da parte dei proprietari di servizi dedicati ai loro beniamini. Quindi, per conciliare le necessità di tutti i cittadini con quelle dei cani, è stata adottata la soluzione di dividere le aree verdi in settori con fruibilità diversificata e fra queste troviamo le aree attrezzate per cani.
Gli Enti di competenza realizzando specifiche aree verdi da destinare ai cani cercano di promuovere processi d’integrazione tra comunità urbana e comunità animale creando condivisione, nelle politiche che riguardano gli animali, tra gli organi istituzionali e la società civile e impegnandosi nella realizzazione di interventi strutturali che possano favorire eventi d’incontro con gli animali
stessi.

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Il nuovo Decreto Legislativo sulle specie aliene: divieti, controlli, eradicazione e gestione

Scoiattolo_grigioIl 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” che introduce una serie di disposizioni sulle specie esotiche invasive, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia.

Si ricorda infatti che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. Per queste specie il Regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura, e impone un obbligo di immediata segnalazione, di controllo o eradicazione di queste specie. Inoltre chiede ai Paesi dell’UE di attivare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive, adottando almeno un piano d’azione per prevenire il rischio di ulteriori introduzioni. Infine il Regolamento 1143/2014 prevede anche un sistema di autorizzazioni e deroghe ai divieti, in casi particolari. La Lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni e attualmente include 49 specie esotiche invasive, di cui 33 risultano già presenti in Italia.

Il Decreto Legislativo adegua quindi la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sopra citato, individuando i seguenti principi e criteri.

–   Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l’autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.

–   L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.

–   Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

–  Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:

  • Introduzione o transito nel territorio nazionale;
  • detenzione, anche in confinamento;
  • allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
  • trasporto;
  • vendita o messa in commercio;
  • utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
  • riproduzione o crescita spontanea;
  • rilascio nell’ambiente.

–  Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un’autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un’autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l’esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell’ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

–  Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

–  Si stabilisce un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA, finalizzato ad assicurare il monitoraggio del territorio nazionale. Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto di ISPRA, che si avvalgono delle strutture deputate all’attuazione del monitoraggio ex art. 11 della direttiva 92/43/CEE, ex art. 8 della direttiva 2000/60/CE e ex art. 11 della direttiva 2008/56/CE.

–  Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di notificare al MATTM e all’ISPRA il rilevamento della comparsa o della ricomparsa, post eradicazione, sul proprio territorio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si prevede inoltre che il MATTM effettui a sua volta la notifica alla Commissione europea e informi le altre Regioni o Province Autonome.

–  Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni.

–  Il Decreto Legislativo disciplina anche le eventuali deroghe dall’obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza e le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti o a rischio di introduzione in Italia, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi.

–   Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinanti all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

–  Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Lo schema di decreto rinvia a quattro successivi decreti attuativi:

–  L’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, ancora da sviluppare, che dovrà essere adottato con decreto del MATTM, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l’ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Uno o più piani d’azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d’azione devono essere elaborati dall’ISPRA, e adottati con decreto del MATTM, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati, che verrà istituito con decreto del MATTM, che deve essere detenuto da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

–  Le tariffe, che verranno determinate con decreto del MATTM, concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Fonte: Ispra