Formazione Ecm. Per il triennio 2020-2022 obbligo formativo ridotto di un terzo

EcmLa Commissione Nazionale Formazione Continua nella riunione dell’8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all’applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina.

Tale bonus sarà visualizzabile all’interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S

Il testo della delibera




D.LGS 32/21 – Criticità e modalità operative, corso ECM

Si svolgerà a l’11 luglio 2022 a Palermo, presso l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, il corso Ecm, gratuito per gli iscritti, “D.LGS 32/21 del 2/2/2021. Criticità e modalità operative”.

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi  dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che sostituisce il D.Lvo 194/2008, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Definisce, inoltre, le tariffe per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

Il corso ha l’obiettivo di fornire alle diverse figure Professionali – Medici Veterinari, Medici Chirurghi (Igiene degli alimenti e della nutrizione), Biologi e Tecnici della Prevenzione – conoscenze in merito al D.lgs32/21  per una sua corretta applicazione.

 




Nuova delibera CNCF sull’assolvimento dell’obbligo formativo

EcmLa Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato una delibera  in materia di assolvimento dell’obbligo formativo secondo la quale:

1. Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti.

2. Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

3. Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

4. La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Il testo integrale della delibera




Medicina unica per la sanità: sogno o realtà?

Il Presidente Onorario SIMeVeP, Aldo Grasselli, sarà relatore al corso ECM “Medicina unica per la sanità: sogno o realtà?” che si terrà il 20 novembre 2021 presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV-UniTo), Università degli Studi di Torino.

Il corso, organizzato anche con il sostegno di SIMeVeP e FVM,  intende mettere in luce l’importanza della comunicazione bidirezionale tra medici e veterinari per il concetto di medicina unica per prevenire potenziali emergenze e affrontare le Antropozoonosi traendo spunto dalla pandemia COVID-19.

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Ecm, meno di tre mesi per mettersi in regola. Dal 2022 si torna alla normalità

EcmNon ci saranno ulteriori proroghe per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativo al triennio formativo 2014-2016. Gli obblighi formativi per i trienni in questione vanno dunque assolti entro il 31/12/2021. Lo hanno ribadito in differenti occasioni il Sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il Ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Non sono in discussione ulteriori proroghe o eventuali deroghe. I medici, come tutti gli altri operatori sanitari, avranno circa tre mesi di tempo per assolvere il loro obbligo formativo. Poi scatteranno controlli e sanzioni che potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione“, ha annunciato il Sottosegretario in un’intervista.

La formazione continua Ecm è fondamentale, dobbiamo lavorare perché si ripristini un adeguato e normale percorso che valorizzi la formazione. Questa crisi ci ha insegnato quanto la formazione sia importante. Il nostro personale sanitario è fondamentale e abbiamo bisogno che sia sempre formato adeguatamente, in grado di leggere i cambiamenti sia epidemiologici che del servizio sanitario nazionale” ha detto il Ministro.

Ricordiamo che per il triennio 2017-2019 deve essere acquisito un totale di 150 ecm con possibilità di recupero entro il 31 dicembre 2021.

Chi usufruisce della proroga non può però usufruire delle riduzioni previste, quindi non si applicano:

  • la riduzione nella misura di 30 crediti,  ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  • riduzione nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Inoltre i crediti che si utilizzeranno nel 2021 per recuperare quelli del triennio precedente non saranno validi per raggiungere la soglia dei 150 previsti per il triennio 2020-2022.

Per il triennio 2020-2022 i crediti Ecm da acquisire sono 150, ma l’art. 5 bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” della legge  17 luglio 2020, n. 77 (Legge di Conversione del “Decreto Rilancio”), riconosce una riduzione pari a un terzo del totale per i professionisti che hanno continuato a svolgere la propria attivita’ professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

A cura della segreteria SIMeVeP

 

 

 

 




Il dl Rilancio è legge, bonus Ecm a tutti i professionisti sanitari

EcmCon l’approvazione definitiva, il 16 luglio, del cd DL Rilancio (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19),  viene esteso a tutti i professionisti sanitari il bonus ECM grazie al quale si intende già maturato un terzo dei crediti ECM del triennio 2020-2022.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25 stabilisce infatti che “I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attivita’ di formazione continua in medicina, si intendono gia’ maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita’ professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.”

La richiesta di estendere a tutte le professioni sanitarie il bonus – inizialmente previsto solo per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti  –  era arrivata da più parti compresa la Commissione nazionale per la formazione continua, oltre che da SIVeMP e SIMeVeP

Il Presidente SIMeVeP aveva sottolineato come l’estensione fosse necessaria in particolare per “i Medici Veterinari, che in via prioritaria hanno garantito tutte le attività considerate “indifferibili”, previste anche dalle Circolari del Ministero, hanno garantito la continuità produttiva del settore agroalimentare e dell’allevamento, attraverso controlli, ispezioni, farmacosorveglianza, certificazioni sanitarie. Oltre a garantire la attività di Sanità pubblica su tutto il territorio nazionale, hanno prestato la loro collaborazione all’interno delle Aziende Sanitarie Locali affiancando sinergicamente i colleghi Medici e gli altri professionisti della salute, per fronteggiare l’emergenza Sars-CoV- 2

Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta




SIMeVeP chiede al Ministro Speranza l’esonero Ecm anche per i Veterinari

Il “DL Scuola” aprovato con la fiducia in entrambi i rami del Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede –  in base a un emendamento approvato in commissione e di fatto non modificabile per evitare la scadenza del Decreto legge e quindi la non approvazione dell’intero provvedimento –  che “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita’ di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita’, delle unita’ sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attivita’ di formazione continua in medicina (ECM), […] si intendono gia’ maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attivita’ professionale», escludendo dall’esonero i Medici veterinari e ad altri operatori delle professioni sanitarie.

Il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice ha inviato una lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, affinchè venga applicata una più che opportuna interpretazione estensiva della norma atta a superare gli effetti discriminanti operati dal provvedimento.

“In particolare, i Medici Veterinari, che in via prioritaria hanno garantito tutte le attività considerate “indifferibili”, previste anche dalle Circolari del Ministero, hanno garantito la continuità produttiva del settore agroalimentare e dell’allevamento, attraverso controlli, ispezioni, farmacosorveglianza, certificazioni sanitarie. Oltre a garantire la attività di Sanità pubblica su tutto il territorio nazionale, hanno prestato la loro collaborazione all’interno delle Aziende Sanitarie Locali affiancando sinergicamente i colleghi Medici e gli altri professionisti della salute, per fronteggiare l’emergenza Sars-CoV- 2″ scrive Sorice

Va inoltre tenuto presente, in un momento in cui la ripresa delle attività economiche non può subire ritardi e rallentamenti, l’impossibilità di poter frequentare eventi formativi residenziali nel rispetto delle disposizioni governative messe in atto già a partire dal DPCM 4 marzo 2020.

“Riteniamo pertanto corretto estendere tale principio anche ai medici veterinari e a tutti gli operatori delle professioni sanitarie che hanno continuato a operare per il SSN e per il bene di tutto il Paese” conclude Sorice




ECM gratuiti al Festival del giornalismo alimentare

L’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, provider ECM presso il Ministero della salute ha accreditato una parte del Festival del giornalismo alimentare offrendo i crediti formativi a: medici, veterinari, biologi, chimici, tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, farmacisti.

L’evento formativo  “Agroalimentare green. comunicare le strategie per filiere e consumatori di domani”comprende tutti i panel del Festival previsti in Sala Londra al Centro congressi del Lingotto a Torino da giovedì 20 mattina a venerdì 21 alle 13.

L’evento è gratuito e dà diritto a 6,3 crediti ECM – iscrizioni entro al 18 febbraio

Programma e scheda di iscrizione

NB: L’iscrizione per i crediti ECM non va confusa con l’accredito al Festival che va fatta, a parte, sul sito www.festivalgiornalismoalimentare.it che permette di utilizzare tutti i servizi del Festival.

 

 




In autunno tornano i corsi di aggiornamento SIMeVeP!

aggiornamentoSono 4 i corsi Ecm al momento accreditati dalla SIMeVeP che si svolgeranno nel prossimo autunno

Si inizia il 26 e 27 settembre con il corso Fondamenti, terminologia, modelli operativi ed organizzativi del procedimento amministrativo ordinario, sanzionatorio e dell’attività di polizia giudiziaria in relazione all’efficacia delle azioni esecutive a seguito dei controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che si terrà a Rieti. 13 crediti ECM, per gli iscritti alla SIMeVeP e/o al SIVeMP la partecipazione è gratuita, verrà data priorità agli iscritti della Regione Lazio.

Si prosegue il 3 ottobre: il corso Da spreco a risorsa: utilizzo solidale delle “eccedenze” alimentari  si terrà a Firenze. 8 crediti ECM, gratuito per tutti.

Per finire il 18 ottobre a Bari si terrà  il corso Sicurezza Alimentare – I Nuovi Regolamenti Europei. 7 crediti Ecm, gratuito per gli iscritti SIVeMP/SIMeVeP della Regione Puglia.

Il CORSO PER VETERINARIO AZIENDALE COMPRENSIVO DI MODULO INTEGRATIVO – Corso ai sensi del DM 7 dicembre 2017 (GU n. 29 del 5-2-2018) e Nota DGSAF n. 0018297 del 24/07/2018 che si terrà a Siracusa dal 27 al 29 settembre non ha più posti disponibili.

Non farti sfuggire l’occasione!

 




Debito formativo ridotto per i professionisti sanitari delle zone terremotate 2016 e 2017

EcmLa Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 25 luglio ha adottato una delibera in materia di riduzione debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.

La delibera prevede

    • Una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
    • Obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019

Il testo della delibera

 

A cura della segreteria SIMeVeP