Specie aliene invasive, in arrivo controlli e sanzioni

Specie Aliene InvasiveIl Consiglio dei ministri dell’11 dicembre, su proposta del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, ha approvato in via definitiva il provvedimento che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee del regolamento UE n° 1143/2014 sulle “specie esotiche invasive”.

Con questo termine sono individuati animali e piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che insediandosi alterano gli ecosistemi rappresentando una minaccia per l’ambiente.

Parliamo di un fenomeno – spiega il ministro Galletti – che rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, come nel resto del mondo. Una specie invasiva può pregiudicare la natura italiana, che è unica in Europa per varietà di specie animali e vegetali, recando danni anche alla nostra economia, se è vero che uno dei nostri asset più preziosi di sviluppo è proprio il Capitale Naturale. Questo regolamento – conclude il ministro – configura un insieme di azioni fondamentali: da quelle di prevenzione ai controlli, dalla sorveglianza alle sanzioni. Così – conclude il ministro – potremo contenere una realtà molto allarmante”.

Entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il regolamento europeo definisce le norme necessarie a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione.

Il provvedimento si articola in tre azioni: la prevenzione, la diagnosi precoce e l’eradicazione rapida, la gestione delle specie esotiche invasive.

Il Ministero dell’ambiente è individuato quale Autorità nazionale competente per i rapporti con la Commissione europea, per il coordinamento delle attività necessarie per la sua attuazione, nonché per il rilascio delle autorizzazioni: a suo supporto tecnico-scientifico agisce l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il testo prevede l’obbligo di denuncia per i soggetti che detengono esemplari di specie esotiche invasive inclusi nell’elenco unionale e nazionale e nei loro successivi aggiornamenti, definendo allo stesso tempo i divieti: introduzione, trasporto o transito nel territorio nazionale; detenzione anche in confinamento; allevamento o coltivazione anche in confinamento, vendita o immissione sul mercato, utilizzazione, cessione o scambio, rilascio nell’ambiente. Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni penali, mentre per quelle minori sono individuate sanzioni amministrative.

Nel provvedimento si disciplina il rilascio delle autorizzazioni, distinguendole in permessi (nel caso di istituti di ricerca o di conservazione ex situ) e autorizzazioni (nel caso di operatori commerciali), come anche il sistema di sorveglianza e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei titolari dei provvedimenti. Sono inoltre definiti i controlli presso le Dogane, i punti di entrata in caso di vegetali e i posti di ispezione frontaliera per gli animali.

Il provvedimento accoglie buona parte delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Unificata e tutte le osservazioni e le condizioni formulate nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Fonte: Ministero dell’Ambiente




Il nuovo Decreto Legislativo sulle specie aliene: divieti, controlli, eradicazione e gestione

Scoiattolo_grigioIl 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive” che introduce una serie di disposizioni sulle specie esotiche invasive, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia.

Si ricorda infatti che il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto a scala unionale una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nella lista di specie di rilevanza unionale. Per queste specie il Regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, trasporto e introduzione in natura, e impone un obbligo di immediata segnalazione, di controllo o eradicazione di queste specie. Inoltre chiede ai Paesi dell’UE di attivare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive, adottando almeno un piano d’azione per prevenire il rischio di ulteriori introduzioni. Infine il Regolamento 1143/2014 prevede anche un sistema di autorizzazioni e deroghe ai divieti, in casi particolari. La Lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni e attualmente include 49 specie esotiche invasive, di cui 33 risultano già presenti in Italia.

Il Decreto Legislativo adegua quindi la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sopra citato, individuando i seguenti principi e criteri.

–   Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l’autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.

–   L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.

–   Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

–  Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale:

  • Introduzione o transito nel territorio nazionale;
  • detenzione, anche in confinamento;
  • allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
  • trasporto;
  • vendita o messa in commercio;
  • utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
  • riproduzione o crescita spontanea;
  • rilascio nell’ambiente.

–  Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato, in deroga ai divieti di cui all’art. 6, si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un’autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un’autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l’esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell’ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

–  Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

–  Si stabilisce un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA, finalizzato ad assicurare il monitoraggio del territorio nazionale. Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto di ISPRA, che si avvalgono delle strutture deputate all’attuazione del monitoraggio ex art. 11 della direttiva 92/43/CEE, ex art. 8 della direttiva 2000/60/CE e ex art. 11 della direttiva 2008/56/CE.

–  Le Regioni e le Province autonome hanno l’obbligo di notificare al MATTM e all’ISPRA il rilevamento della comparsa o della ricomparsa, post eradicazione, sul proprio territorio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si prevede inoltre che il MATTM effettui a sua volta la notifica alla Commissione europea e informi le altre Regioni o Province Autonome.

–  Si stabilisce l’obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell’ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l’accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni.

–  Il Decreto Legislativo disciplina anche le eventuali deroghe dall’obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza e le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti o a rischio di introduzione in Italia, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi.

–   Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinanti all’attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

–  Viene introdotto l’obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Lo schema di decreto rinvia a quattro successivi decreti attuativi:

–  L’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, ancora da sviluppare, che dovrà essere adottato con decreto del MATTM, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l’ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Uno o più piani d’azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d’azione devono essere elaborati dall’ISPRA, e adottati con decreto del MATTM, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

–  Un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati, che verrà istituito con decreto del MATTM, che deve essere detenuto da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

–  Le tariffe, che verranno determinate con decreto del MATTM, concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Fonte: Ispra