Il nuovo Codice della Protezione civile e il soccorso agli animali nelle emergenze: il ruolo dei servizi veterinari

Entra in vigore oggi il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.17 del 22-01-2018).

Obiettivo del nuovo codice è: “il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza”.

Il decreto rappresenta l’evoluzione tecnico-scientifica, politica e bioetica della “visionaria” legge 225 del 1992 che più di 25 anni fa istituiva il Servizio nazionale di Protezione civile.

In relazione alle attività che riguardano il mondo veterinario, pubblico e privato, e le sue istituzioni ufficiali, culturali, scientifiche, professionali e sindacali, il nuovo codice introduce in modo esplicito tra le finalità e le attività da svolgere le azioni di soccorso e di assistenza degli animali, colpiti da eventi derivanti da fenomeni naturali o da attività umane (le cosiddette “emergenze non epidemiche”).
E’ doveroso ricordare che durante ogni emergenza e calamità negli ultimi decenni il soccorso a tutte le categorie di animali, siano essi d’affezione o da reddito, è sempre stato assicurato direttamente o attraverso attività di coordinamento da parte dei servizi veterinari, componenti del Sistema sanitario nazionale e inseriti tra le strutture operative del Sistema nazionale di Protezione civile nella Funzione 2. Oggi però con l’esplicito riferimento legislativo agli animali si intende codificare, riconoscere, rafforzare e qualificare gli interventi in loro soccorso, togliendoli a un certo spontaneismo che spesso li hanno caratterizzati e adeguando il dettato normativo alle mutate sensibilità collettive.

IL SOCCORSO AGLI ANIMALI, LE NOVITÀ

Il Decreto 1 é una norma complessa che richiederà tempo per essere studiata nel dettaglio e applicata dalle varie componenti che intervengono durante emergenze e catastrofi. Si richiamano qui solo alcuni articoli fondamentali che sono stati integrati dal legislatore.

Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Articolo 2 comma 6 (Attività di protezione civile)
La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

Va segnalato che le integrazioni normative al testo del decreto sono frutto anche della meritoria mobilitazione delle associazioni di volontariato che, nel corso dell’evento “Sisma Centro Italia”, hanno bene rappresentato, in termini operativi, l’evoluzione della concezione di animale nel comune sentire. Non solo a norma di legge, l’animale viene sempre più considerato un essere senziente degno di attenzione, soccorso e cura anche, o meglio, soprattutto, nel corso di emergenze.
Queste novità sono altresì rivolte a rafforzare e qualificare quanto già avviene per tutti gli animali domestici negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali da parte degli enti che, nel corso di emergenze di protezione civile, sono stati individuati sin dal 1992 come i referenti istituzionali in materia: i Servizi veterinari pubblici.

I Servizi veterinari, infatti, anche nelle emergenze, non perdono le loro prerogative di Autorità competenti ma operano in un contesto articolato per funzioni specialistiche – le aree di sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e igiene degli allevamenti – al fine di affrontare al meglio le richieste di intervento.

I NUOVI LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA)

L’attività dei Servizi veterinari pubblici nelle emergenze non epidemiche è stata inoltre ribadita e puntualizzata anche nei nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
Infatti l’Allegato 1: Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica al punto B14 prevede anche per i Servizi Veterinari:

  • fra i programmi: “…la gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)”;
  • fra i Componenti del programma: “…la partecipazione alla gestione delle emergenze” ;
  • fra le Prestazioni: “… la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni in merito alle ricadute sulla salute, la partecipazione alla predisposizione di piani e protocolli operativi in accordo con altre istituzioni coinvolte, la partecipazione all’attività delle unità di crisi”.

Riconfermato anche nel nuovo testo il concorso delle professione veterinaria alle attività di protezione civile anche tramite gli Ordini e il rispettivo Consiglio nazionale e attraverso la presenza veterinaria anche in componenti, enti, istituti e agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile.

Se da una parte vi è una riconferma del ruolo e della validità della professione veterinaria pubblica e privata, il decreto 1 invita comunque a fare riflessioni per potere migliorare le capacità di risposta in un mondo che evolve rapidamente in termini di variazioni climatiche e soprattutto di eventi estremi avversi che si sommano a drammatici ricorrenti fenomeni calamitosi che colpiscono il nostro Paese in modo più o meno esteso.

L’analisi degli interventi effettuati nel corso degli ultimi anni da parte della componente veterinaria pubblica e privata, pur essendo sicuramente apprezzabili anche sotto il profilo mediatico, fa emergere una mancanza di completa di conoscenza/comprensione della dinamica del ciclo della gestione dell’evento calamitoso (Dmc).

Come riportato nelle Linee Guida dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), pubblicate nel maggio 2016, esiste tutta una serie di indicazioni per la gestione dei disastri e la riduzione del rischio in relazione alla salute e protezione (welfare) degli animali e alla sanità pubblica veterinaria, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei servizi veterinari negli Stati membri.

I recenti eventi di emergenza evidenziano la necessità di portare tutti i componenti della gestione delle catastrofi ad agire insieme in piani di risposta coerenti a entrambi livelli nazionali e internazionali utilizzando un approccio multidisciplinare per raggiungere l’optimum efficienza ed efficacia.

FASI DELLA GESTIONE DEL CICLO DEL DISASTRO
Le quattro le fasi del DMC (Disaster Management Cycle)

Per comprendere l’importanza delle indicazioni fornite dall’OIE è utile evidenziare che anche in Italia le azioni si concentrano quasi in via esclusiva sulla risposta, ma una gestione efficace del disastro deve includere tutte e quattro le fasi del DMC (Disaster Management Cycle) che comprendono: mitigazione e prevenzione, preparazione, risposta e recupero.

L’evidenza è rappresentata dal fatto che le azioni, anche in termini non epidemici nell’abituale campo d’azione dei Servizi veterinari pubblici e la Prevenzione, sono decisive per affrontare e superare con successo gli eventi calamitosi.

Tali azioni si attuano nel fornire un contributo attivo alla pianificazione d’emergenza sviluppata ad ogni livello istituzionale, dal nazionale al comunale, rendendo congrui e compatibili i propri piani interni d’emergenza che devono (vedi Lea) essere sviluppati per operare correttamente nei centri operativi attivati nel corso delle emergenze.

L’operazione non è tuttavia facile considerando che raramente i Servizi veterinari vengono coinvolti da parte degli Enti preposti alla stesura dei Piani d’Emergenza e, pertanto l’analisi del rischio in termini veterinari che, sin dall’origine della stesura dei documenti, è alla base della pianificazione non viene fatta, o non viene realizzata correttamente, in quanto realizzata da soggetti non competenti.

Bisogna riconoscere che tale situazione si realizza peraltro anche per l’oggettiva mancanza di formazione di base e specialistica dei veterinari sin dall’Università, in cui nel corso di studi anche post laurea non è previsto alcun insegnamento relativo alle emergenze non epidemiche e le conoscenze, e quindi le competenze, vengono il più delle volte e con evidenti limiti, legate alle esperienze acquisite direttamente sul campo in caso di richiesta di intervento.

La scarsa considerazione del problema comporta anche negli Enti di appartenenza una conseguente sottovalutazione dell’assegnazione delle risorse, sia umane che strumentali e una difficoltà strutturale di cooperazione sia con l’Autorità di Protezione civile che con le parti interessate del settore privato e non governativo, come le organizzazioni di volontariato che, non essendo adeguatamente gestite corrono talvolta il rischio di dare risposte operative non sempre coerenti con le decisioni strategiche e con il coordinamento tattico, scelto in funzione dell’obiettivo.

Altro elemento cardine per affrontare con successo le emergenze è prevedere addestramenti ed esercitazioni, anche in rapporto con gli altri attori coinvolti nell’emergenza, per definire un allenamento tecnico sugli aspetti organizzativi e operativi della gestione del disastro. In pratica chi fa cosa e in quale modo.

CONCLUSIONI
In conclusione, accogliamo con favore le integrazioni normative del decreto 1/2018, anche perché rafforzano gli obiettivi per la gestione delle emergenze non epidemiche, da sempre compito dei servizi veterinari.

Crediamo invece sia indispensabile cogliere l’opportunità che l’applicazione della norma ai vari livelli può rappresentare per l’intera classe veterinaria: acquisire nuove capacità professionali ed essere in grado di fornire una risposta valida e in linea con i tempi durante le emergenze non epidemiche, contribuendo a realizzare una società resiliente.

Antonio Tocchio
Vicepresidente EMERVET